Le esenzioni menzionate nei precedenti articoli saranno limitate ai terreni, fabbricati e beni utilizzati per l'uso ufficiale ed esclusivo degli istituti culturali, nonche' alle partecipazioni come definite nel paragrafo 3 dell'articolo 1. Dette esenzioni non comprendono gli oneri a titolo di corrispettivo per servizi resi.

Testo vigente dal 23 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;67~art3 · fonte del testo