Il punto 13 del Protocollo finale alla Convenzione e' modificato come segue: "Qualora i lavoratori italiani - fatta eccezione per i frontalieri e per coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno - non godano gia' di un'assicurazione per le cure mediche e farmaceutiche ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il datore di lavoro deve curare che essi contraggano tale assicurazione e, se non lo fanno, deve concluderla egli stesso per loro. Egli puo' detrarre dal salario il contributo necessario, salvo differente intesa fra le parti interessate".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art7 · fonte del testo