[1]Professori, insegnanti e studenti

[2]1. I professori e gli insegnanti di uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo non superiore a due anni, presso una universita'; collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, non sono imponibili in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni. 2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~art20 · fonte del testo