Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 della convenzione ed all'articolo VI del protocollo.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~approvazione-art2 · fonte del testo