[1]Accesso dei familiari al mercato del lavoro

[2]1. Ai familiari che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti nella Repubblica Italiana e' consentito svolgere in Italia lavoro dipendente o autonomo, in conformita' alle leggi italiane. 2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia una carta di identita' per i familiari impegnati in attivita' lavorativa, come indicato all'Articolo 12, paragrafo 5.

Testo vigente dal 15 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-05-19;66~accordo-art13 · fonte del testo