[1]Decisione

[2]1. Prima di adottare, in conformita' e ai fini del presente Accordo, la decisione sul trasferimento di una persona condannata, le Autorita' di ciascuno Stato valutano, tra gli altri, la gravita' del reato e le sue conseguenze, eventuali precedenti penali o procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, nonche' eventuali legami sociali e familiari che quest'ultima ha conservato nel proprio ambiente sociale di origine, il suo stato di salute e le eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. 2. Quando la sentenza di condanna ha inflitto anche il pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di altra sanzione amministrativa, ovvero il risarcimento, in tutto o in parte, del danno causato alla vittima del reato, ovvero ha imposto altri obblighi, lo Stato di condanna puo' assoggettare la propria decisione al pagamento di tali sanzioni o alla fornitura di un'adeguata garanzia. A tale fine lo Stato di condanna valuta la situazione finanziaria della persona condannata e la sua effettiva possibilita' di effettuare i pagamenti e rispettare gli obblighi di cui sopra; la persona condannata ha l'onere di provare l'impossibilita' di effettuare gli stessi pagamenti e di rispettare i medesimi obblighi nelle forme previste dalle leggi dello Stato di condanna. 3. Ciascuno Stato informa senza indugio l'altro Stato riguardo alla sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare il richiesto trasferimento, fornendo le motivazioni in caso di rifiuto.

Testo vigente dal 19 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66~accordo-art9 · fonte del testo