[1]Autorita' centrali

[2]1. Ai fini del presente Accordo, le Autorita' centrali designate dagli Stati contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano tra loro direttamente. 2. L'Autorita' centrale per la Repubblica italiana e' il Ministero della giustizia e per la Repubblica del Kosovo il Ministria e Drejtësisë. 3. Ciascuno Stato contraente notifica all'altro, per via diplomatica, ogni variazione della propria Autorita' centrale.

Testo vigente dal 19 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66~accordo-art2 · fonte del testo