[1]Articolo IX

[2]Relazioni con organismi internazionali che trattano uccelli acquatici migratori ed i loro habitat

[3]Il segretariato dell'Accordo consulta: (a) regolarmente, il Segretariato della Convenzione e, se del caso, gli organi incaricati delle funzioni di segretariato, ai sensi degli accordi conclusi in applicazione dell'Articolo IV, paragrafi 3 e 4 della Convenzione attinenti agli uccelli acquatici migratori, nonche' ai sensi della Convenzione del 1971 relativa alle zone umide di rilevanza internazionale, in particolare in quanto habitat degli uccelli acquatici; della Convenzione del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione; della Convenzione africana del 1968 sulla conservazione della natura e delle risorse naturali; della Convenzione del 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale della Europa, e della Convenzione del 1992 sulla diversita' biologica, affinche' la Riunione delle Parti cooperi con le Parti a queste convenzioni su ogni questione d'interesse comune ed in modo particolare sull'elaborazione e l'applicazione del Piano d'azione; (b) i segretariati di altre convenzioni e strumenti internazionali pertinenti in merito a questioni d'interesse comune; (c) le altre organizzazioni competenti nel settore della conservazione, ivi compresa la protezione e la gestione, degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat, nonche' nei settori della ricerca, dell'educazione e della sensibilizzazione.

Testo vigente dal 4 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-06;66~accordo-artix · fonte del testo