(i) Il personale sara' nominato dal Direttore Generale in base al regolamento del personale approvato dal Consiglio. (ii) Il criterio principale per l'assunzione del personale e per la determinazione delle condizioni di impiego sara' quello di garantire i massimi livelli di qualita', efficienza, competenza ed integrita'. (iii) I parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti nel regolamento del personale e saranno in linea di massima paragonabili ed in linea con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema CGIAR.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66~appendice-i-art14 · fonte del testo