in vigore (i) Il presente Accordo e la Costituzione in annesso entreranno in vigore immediatamente nel momento in cui il Depositario avra' ricevuto una notifica scritta da tre Stati parti al presente Accordo che gli adempimenti prescritti dalla legislazione nazionale di tali parti per quanto riguarda l'Accordo sono stati espletati. (ii) Per ciascuno Stato o Organizzazione Internazionale che notifichi che gli adempimenti previsti sono stati espletati o che depositi uno strumento di adesione, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66~accordo-art5 · fonte del testo