(i) Successivamente alla scadenza del periodo specificato all'Articolo 2, paragrafo (ii), il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione Internazionale avente capacita' di concludere trattati, subordinatamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI a maggioranza semplice. (ii) Lo strumento di adesione di una Organizzazione Internazionale deve contenere una dichiarazione che attesti la sua capacita' di concludere trattati. (iii) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66~accordo-art3 · fonte del testo