[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Restera' in vigore per un periodo di cinque anni e continuera' a restare in vigore dopo tale termine per un successivo periodo di cinque anni e cosi' di seguito, salvo che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti contraenti un anno prima della sua scadenza. 2. Rispetto agli investimenti effettuati prima della data del termine del presente Accordo, le disposizioni degli articoli dall'1 al 12 continueranno ad essere efficaci per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data del termine del presente Accordo.

[2]Fatto al Cairo il 29 aprile 1975 nella lingua inglese in due originali.

[3](Seguono le firme)

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;66~art12 · fonte del testo