1. Ogni Stato contraente puo' formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite decidera' sulle eventuali misure da adottare al riguardo di tale richiesta.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art23 · fonte del testo