Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente (ivi comprese le aziende pubbliche statali come gli uffici postali e le organizzazioni ferroviarie) o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse non sono soggette a tassazione nell'altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad un cittadino del menzionato primo Stato.

Testo vigente dal 27 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;654~art19 · fonte del testo