1. Le Parti collaborano nel settore della salute al fine di migliorare le condizioni sanitarie per quanto riguarda, tra l'altro, la medicina preventiva, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute come le malattie non trasmissibili, nonche' gli accordi sanitari internazionali. 2. La cooperazione si svolge principalmente mediante:

  • a)lo scambio di informazioni e collaborazione intesi a prevenire tempestivamente minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili con potenziale pandemico;
  • b)scambi, borse di studio e programmi di formazione;
  • c)la promozione di una piena e tempestiva attuazione degli accordi sanitari internazionali, come il regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' ("OMS") e la convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo, adottata a Ginevra il 21 maggio 2003.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art41 · fonte del testo