[1]Approvazione dell'Istanza

[2]1. Alle coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo, le Autorita' competenti delle Parti riconoscono lo status di coproduzione purche' i coproduttori non siano legati da comune gestione o controllo. 2. Le Autorita' competenti delle Parti si scambiano ogni utile informazione in merito all'accettazione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle istanze per il riconoscimento della coproduzione. 3. Prima di respingere un'istanza volta al riconoscimento della coproduzione, le Autorita' competenti delle Parti devono consultarsi.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;65~accordo-art3 · fonte del testo