1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

  • a)ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
  • b)ai vantaggi concessi a paesi particolarI conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
  • c)ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art10 · fonte del testo