E OSSERVAZIONE SISTEMATICA Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (g), le Parti:

  • a)sostengono e, se opportuno, sviluppano ulteriormente i programmi e le reti o le organizzazioni internazionali e intergovernative, che hanno il compito di definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e l'osservazione sistematica, tenendo conto della necessita' di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;
  • b)sostengono gli sforzi internazionali e intergovernativi volti a rafforzare l'osservazione sistematica e le possibilita' qualitative e quantitative di ricerca scientifica e tecnica sul piano nazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e a promuovere la comunicazione e lo scambio di dati ed analisi di tali ricerche registrati ed elaborati in zone che sono al di fuori della giurisdizione nazionale;
  • c)tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo e cooperano per migliorare le loro possibilita' qualitative e quantitative di partecipare agli sforzi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b).

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art5 · fonte del testo