1. La Conferenza delle Parti puo' adottare, durante qualsiasi sessio- ne ordinaria, protocolli alla Convenzione. 2. Il segretario comunica alle Parti, almeno sei mesi prima di tale sessione, il testo di qualsiasi proposta di protocollo. 3. Le disposizioni per l'entrata in vigore di un protocollo sono sta- bilite dal protocollo stesso. 4. Solo le Parti alla Convenzione possono essere Parti ad un proto- collo. 5. Le decisioni proposte a norma di un protocollo sono assunte sol- tanto dalle Parti al protocollo in questione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art17 · fonte del testo