Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub a) e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub b).

Testo vigente dal 24 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~approvazione-art2 · fonte del testo