1. In qualunque momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Membro puo' recedere dal presente Accordo notificando per iscritto il suo recesso al Depositario. Il Membro informa immediatamente il Consiglio riguardo alla sua decisione. 2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo aver ricevuto la notifica da parte del depositario. Se a seguito di un recesso il numero di membri e' insufficiente a soddisfare le condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 56 per l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare la situazione ed adottare gli appropriati provvedimenti.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art58 · fonte del testo