relativi alle importazioni ed alle esportazioni. 1. Il Direttore esecutivo, in conformita' con le regole stabilite dal Consiglio, tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei Membri. 2. A tal fine, ciascun Membro avvisa il Direttore esecutivo, ad intervalli che possono essere stabiliti dal Consiglio, del volume delle sue esportazioni di cacao per paese di destinazione e del vol- ume delle sue importazioni di cacao per paese di origine, unendovi ogni altra informazione che il Consiglio puo' chiedere. 3. Il Consiglio stabilisce le regole che ritiene neecessarie per trattare i casi di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art36 · fonte del testo