DI RICERCA Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:

  • a)migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attivita' previste;
  • b)consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente;
  • c)analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attivita' previste al fine di attenuarne o di prevenirne l'impatto;
  • d)elaborare metodi che stimolino la creativita' nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;
  • e)elaborare metodologie per l'attuazione dei principi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macro-economico. I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640~convenzione-art9 · fonte del testo