[1]Sostegno internazionale alle azioni nazionali

[2]Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche per l'attuazione di piani nazionali e locali di cui all'articolo 11 lettera b) le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire ad incentivare:

  • a)la preparazione di piani di gestione idrica a livello transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare la fornitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione;
  • b)una migliore formulazione di progetti, in particolare per le infrastrutture, conformemente ai suddetti piani e regimi, onde agevolare l'accesso ai finanziamenti;
  • c)l'efficace esecuzione dei progetti in questione;
  • d)l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, di piani di emergenza e la creazione delle capacita' di risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico;
  • e)la preparazione della legislazione necessaria a sostenere l'attuazione del presente Protocollo;
  • f)l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico principale;
  • g)le attivita' di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;
  • h)la gestione di reti efficaci per monitorare e valutare la fornitura dei servizi idrici e la rispettiva qualita', nonche' lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati;
  • i)la garanzia di qualita' per le attivita' di monitoraggio, compresa la comparabilita' tra i laboratori.

Testo vigente dal 5 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;64~traduzione-art14 · fonte del testo