Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni relativamente alle attivita' e al funzionamento dei sistemi universitari e ai titoli accademici dei due Paesi. Per cio' che concerne il mutuo riconoscimento dei titoli universitari ai fini del proseguimento degli studi nelle universita' di entrambi i Paesi, le Parti esamineranno la possibilita' di istituire un tavolo di esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale.

Testo vigente dal 24 giugno 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;64~accordo-art7 · fonte del testo