[1]Risoluzione delle controversie

[2]Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante consultazione tra le Autorita' centrali. Qualora esse non raggiungano un accordo, sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Testo vigente dal 19 maggio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64~trattato-art21 · fonte del testo