Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunita' e dei suoi Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Bielorussia, dall'altra; - avvalendosi pienamente di tutti i canali diplomatici, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.; - scambiandosi informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa; - utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art8 · fonte del testo