in materia di norme e di valutazione della conformita' 1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualita'. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti bielorussi. 2. A tal fine, le Parti cercano di: - promuovere una cooperazione appropriata tra le organizzazioni e le istituzioni specializzate; - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunita' e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformita'; - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di qualita'.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art57 · fonte del testo