La 'ratiò dell'ordine urgente di ritorno del minore illegittimamente separato dal proprio genitore, prevista dall'art. 12 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sul riconoscimento delle decisioni in tema di affidamento dei minori, è quella di ripristinare immediatamente la situazione 'quo antè, ed è coerente con tale 'ratiò l'esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del provvedimento. Non è di conseguenza fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, nella parte in cui non prevedono che l'opposizione del minore al ritorno, prevista dal secondo comma quale circostanza ostativa alla adozione dell'ordine di rientro, possa essere fatta valere in ogni momento, anche dopo l'emissione del suddetto ordine. M. R.
Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni · Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni · Art. 7 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni · Art. 2 cost.