fini di estradizione tra le Parti contraenti della Convenzione del 1990, la Repubblica ellenica non fara' uso delle proprie riserve for- mulate in merito agli articoli 7, 18 e 19 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-10-28;636~accordo-art4 · fonte del testo