Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, le persone del luogo e i Corpi di salvataggio (pompieri, ecc.) potranno passare il confine anche per vie non doganali ed in qualsiasi ora del giorno e della notte e senza pagamento di alcuna indennita', per prestare soccorso, con gli attrezzi, veicoli ed animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi e quanto occorra per il funzionamento dei motori, rimanendo le formalita' doganali limitate alla sommaria annotazione dei relativi passaggi. Gli attrezzi, i veicoli, gli animali, da tiro, nonche' i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei motori, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.

Testo vigente dal 9 agosto 1955

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art9 · fonte del testo