[1]Articolo X

[2]La decisione in merito alla domanda di estradizione sara' presa in conformita' alla legislazione della Parte richiesta e la persona della quale e' chiesta l'estradizione ha il diritto di avvalersi di tutte le garanzie ed i mezzi di impugnazione previsti da detta legislazione.

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~artx · fonte del testo