all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:

  • a)pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
  • b)riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
  • c)violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63~protocollo-art9 · fonte del testo