1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte, sul territorio di ciascuna Parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63~art34 · fonte del testo