[1]Collaborazione tra le Compagnie aree

[2]Le Compagnie aeree designate potranno concludere tra di loro accordi tecnici e commerciali per collaborare nella operazione congiunta dei servizi concordati. Tali accordi, se necessario, dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art7 · fonte del testo