[1]Articolo IV

[2]Il capitale iniziale della Societa', fissato in 100 milioni di Cruzeiros, secondo quanto e' stabilito al precedente articolo III, verra' sottoscritto e versato dall'I.C.L.E. (Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Pallano all'Estero) mediante i suoi averi liquidi che formano attualmente oggetto di un deposito obbligatorio presso il Banco do Brasil. La parte restante sara' sottoscritta e versata, fino a concorrenza della suddetta somma, traendola dagli averi liquidi attualmente sotto sequestro, appartenenti allo Stato italiano. Resta inteso che, in conformita' della legge brasiliana, il Governo italiano indichera' i sottoscrittori che utilizzeranno - ai fini previsti da questo articolo - le somme di cui trattasi e che gli azionisti nel loro totale dovranno raggiungere il minimo richiesto da detta legge

Testo vigente dal 26 agosto 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-05-27;623~accordo-artiv · fonte del testo