In occasione dell'entrata nella zona consentita, i battelli da pesca italiani alzeranno, di giorno, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, una bandiera rossa, avente al centro un cerchio bianco, delle dimensioni di cento per settantacinque centimetri, conforme all'allegato B, e non dovranno ammainarla fino alla uscita dalla zona stessa. Di notte, oltre ai fanali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare, i battelli da pesca italiani metteranno in vista, in testa all'albero di mezzana o all'unico albero, al di sopra del fanale tricolore, un fanale di colore rosso, visibile da tutti i lati a distanza di due miglia nautiche al minimo.

Testo vigente dal 17 agosto 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;621~accordo-art7 · fonte del testo