ARTICOLO XIV AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. Senza limitazioni dovute a controlli, regolamenti o moratorie finanziarie di nessun genere, per i propri fini istituzionali le Nazioni Unite: (a) potranno entrare in possesso di fondi o valuta di ogni genere e gestire conti in qualsiasi valuta; (b) saranno liberi di trasferire fondi o valuta dalla Repubblica Italiana in un altro paese, ovvero all'interno della Repubblica Italiana, e di convertire qualsiasi valuta in loro possesso in qualsiasi altra valuta. 2. Nell'esercitare i diritti di cui alla disposizione precedente, le Nazioni Unite presteranno debito riguardo a qualsiasi istanza avanzata dal Governo, nella misura in cui si consideri che si possa dar seguito a tali istanze senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artxiv · fonte del testo