ARTICOLO III APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Le Nazioni Unite, le loro proprieta', fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, comprese le attrezzature ed i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, nonche' i membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunita', delle esenzioni e delle agevolazioni previsti dalla Convenzione.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artiii · fonte del testo