[1]Articolo X.

[2]1. Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a facilitare il piu' vasto scambio possibile di attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e tecniche connesse con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi pacifici ed hanno il diritto di partecipare a tale scambio. Le Parti della convenzione che sono in grado di farlo, coopereranno altresi' apportando, individualmente o congiuntamente, con altri Stati od organizzazioni internazionali, il proprio concorso alla futura estensione ed all'applicazione delle scoperte scientifiche, nel campo della batteriologia (biologia), in vista della prevenzione delle malattie o ad altri scopi pacifici. 2. La presente convenzione sara' applicata in modo da evitare ogni impedimento allo sviluppo economico o tecnico degli Stati parti della convenzione od alla cooperazione internazionale nel campo delle attivita' batteriologiche (biologiche) pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, nonche' di materiale che serva per la messa a punto, l'uso o la produzione di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi piu' pacifici in conformita' delle disposizioni della convenzione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618~artx · fonte del testo