1. La procedura di fallimento e, in particolare, la dichiarazione di fallimento, la chiusura ed ogni altro modo di cessazione dello stato di fallimento, producono i loro effetti nell'altro Stato contraente alla data stabilita dalla legge dello Stato in cui il fallimento e' stato dichiarato. 2. I debitori sono liberati nei confronti della massa qualora abbiano effettuato i loro pagamenti prima delle pubblicazioni previste dall'articolo 8, a meno che essi abbiano avuto o avrebbero dovuto avere conoscenza della dichiarazione di fallimento. In ogni caso i debitori sono liberati se i loro pagamenti sono andati a vantaggio della massa.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612~convenzione-art9 · fonte del testo