Non appena il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' della circoscrizione consolare e prende le misure necessarie affinche' egli possa esercitare le funzioni inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art5 · fonte del testo