Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone nelle quali l'accesso e il soggiorno sono vietati o disciplinati, lo Stato di residenza assicura la liberta' di movimento e di circolazione sul suo territorio ai membri del personale consolare ed ai membri delle loro famiglie.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art27 · fonte del testo