[1]Cooperazione bilaterale e regionale

[2]1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti convengono di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilita' politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attivita' che vedono coinvolti gli Stati membri dell'UE e dell'ASEAN. 2. Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso connessi, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art8 · fonte del testo