di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori 201 I Membri s'impegnano ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l'immissione in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, ed a collaborare per localizzare ed identificare le stazioni che nell'ambito della loro giurisdizione che trasmettono tali segnali.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art47 · fonte del testo