interno delle conferenze e di altre riunioni 177 1. Per l'organizzazione dei loro lavori e lo svolgimento dei loro dibattiti, le conferenze e le riunioni dell'Unione applicano il Regolamento interno riportato nella Convenzione. 178 2. Le conferenze ed il Consiglio possono adottare le regole che ritengono indispensabili a titolo di complemento delle regole del regolamento interno. Tuttavia, tali regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione; qualora si tratti di regole complementari adottate da conferenze, esse sono pubblicate da queste ultime alla stregua di documenti.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art32 · fonte del testo