171 1. (1) L'Unione ha come lingue ufficiali e di lavoro: l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo. 172 (2) Queste lingue sono utilizzate, in conformita' con le decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari, per la redazione e la pubblicazione di documenti e di testi dell'Unione, in versioni equivalenti per forma e per tenore, nonche' per l'interpretazione reciproca durante le conferenze e le riunioni dell'Unione. 173 (3) In caso di divergenze o di contestazioni, fa fede il testo francese. 174 2. Se tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione convengono sulla seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiori a quello menzionato sopra.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art29 · fonte del testo