di coordinamento 148 1. Il Comitato di coordinamento e' composto dal Segretario generale, dal Vice-segretario generale e dai direttori dei tre Uffici. E' presieduto dal Segretario generale, e, in sua assenza, dal Vice-Segretario generale. 149 2. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni di un gruppo di gestione interno che consiglia il Segretario generale e gli fornisce assistenza pratica per tutte le questioni relative all'amministrazione, alle finanze, ai sistemi d'informazione ed alla cooperazione tecnica che non sono di esclusiva competenza di un dato Settore o del Segretariato generale, nonche' nei settori delle relazioni esterne dell'informazione pubblica. Nell'esaminare queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, delle decisioni del Consiglio e degli interessi di tutta l'Unione.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art26 · fonte del testo