[1]nominative

[2]Il datore di lavoro che desidera assumere in Italia un lavoratore nominativamente indicato, gli fara' pervenire un contratto di lavoro vistato dal Consolato, unitamente all'assicurazione di permesso di dimora rilasciata dalla competente polizia cantonale degli stranieri.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art4 · fonte del testo