[1]alle condizioni di vita

[2]1. Le autorita' svizzere esamineranno, di concerto con le autorita' italiane e gli ambienti interessati, in quale modo i lavoratori italiani e le loro famiglie possano essere aiutati a superare le difficolta' pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento. 2. Associazioni private potranno collaborare a questo compito, con il consenso dell'Ufficio federale.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art18 · fonte del testo